xFIR: prossime scadenze

Luglio 10, 2026


xFIR – il formulario digitale introdotto dal RENTRI: quali sono le prossime scadenze e perché conviene prepararsi ora

La digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti non è più un tema futuro: è un passaggio operativo già avviato, destinato a modificare in modo strutturale la gestione ambientale delle imprese. Con il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto uno strumento su cui il Ministero fonda il nuovo sistema di tracciabilità, prevedendo la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Il riferimento normativo principale è il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, adottato in attuazione dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006. Il decreto disciplina l’organizzazione e il funzionamento del RENTRI, i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto, le modalità di iscrizione, trasmissione dei dati, interoperabilità e accesso da parte degli organi di controllo.

Dal formulario cartaceo al FIR digitale: 16 settembre 2026

Il legislatore ha previsto una fase di accompagnamento dal cartaceo al digitale. Fino al 15 settembre 2026, il FIR può ancora essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale. La scelta del produttore o detentore è determinante: se il FIR nasce digitale, tutta la filiera — trasportatore e destinatario compresi — deve gestirlo digitalmente; se nasce cartaceo, l’intera filiera lo gestisce su supporto cartaceo.

La data spartiacque è quindi il 16 settembre 2026: da quel momento, il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli operatori iscritti al RENTRI – con le dovute eccezioni. Inoltre, le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari si applicano a decorrere dal 16 settembre 2026.

Quando usare xFIR e FIR

FIR digitale FIR cartaceo
Rifiuti PERICOLOSI e NON PERICOLOSI del nuovo produttore (es. impianto di recupero/smaltimento) indipendentemente dal numero di dipendenti al 31/12/2025. Rifiuti NON PERICOLOSI del produttore iscritto al RENTRI indipendentemente dal numero di dipendenti al 31/12/2025, derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca; di costruzione e demolizione, e di scavo; commerciali; di servizio; sanitarie.
Rifiuti NON PERICOLOSI del produttore iscritto al RENTRI con più di 10 dipendenti al 31/12/2025 per i rifiuti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie Rifiuti NON PERICOLOSI del produttore iscritto al RENTRI fino a 10 dipendenti al 31/12/2025, rifiuti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Rifiuti PERICOLOSI del produttore iscritto al RENTRI indipendentemente dal numero di dipendenti al 31/12/2025 e dal tipo di attività svolta. Rifiuti PERICOLOSI e NON PERICOLOSI per i soggetti Produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI.

Cosa devono fare concretamente le aziende

Per i soggetti obbligati all’utilizzo del formulario digitale, la gestione comporta anche la necessità di disporre di strumenti informatici adeguati. Il portale RENTRI mette a disposizione servizi di supporto, ma nelle realtà aziendali più strutturate — o in quelle con frequenti movimentazioni — diventa strategico utilizzare un gestionale integrato, capace di dialogare con il sistema pubblico e ridurre il rischio di errore manuale.

Un punto spesso sottovalutato riguarda la filiera: il FIR digitale non è un documento isolato, ma un processo condiviso. Produttore, trasportatore, intermediario e destinatario devono essere allineati nella modalità di gestione. Questo significa che l’azienda non deve limitarsi a formare il proprio ufficio ambiente, ma deve verificare anche la prontezza operativa dei propri fornitori e partner logistici.

Perché non aspettare settembre

La possibilità di utilizzare ancora il FIR cartaceo fino al 15 settembre 2026 non deve essere interpretata come un rinvio dell’adeguamento. Al contrario, questo periodo rappresenta l’ultima finestra utile per testare i flussi, formare il personale, aggiornare le procedure e verificare la corretta integrazione con trasportatori, destinatari e consulenti.

Arrivare al 16 settembre senza un sistema collaudato significa esporsi a criticità operative: formulari incompleti, rallentamenti nei trasporti, errori di trasmissione, difficoltà di riconciliazione tra registri e formulari, perdita di controllo sulle scadenze e maggiore esposizione sanzionatoria.

La soluzione: GECO2 un servizio integrato

Per accompagnare le aziende in questa transizione, GECO2 è stato sviluppato come servizio che include un gestionale pensato specificamente per la nuova tracciabilità digitale dei rifiuti; un servizio di assistenza specialistica costruito attorno alle esigenze reali dell’impresa.

Per questo il nostro approccio parte dall’assistenza e il gestionale interviene come naturale estensione di questo percorso, diventando lo strumento che rende più ordinato, tracciabile e sicuro ciò che è stato correttamente impostato dal punto di vista tecnico e normativo

GECO2 consente di centralizzare anagrafiche, registri, formulari, scadenze e flussi autorizzativi in un’unica piattaforma, riducendo gli inserimenti manuali e migliorando il controllo sui dati. L’obiettivo non è solo “essere conformi” al RENTRI, ma rendere più semplice, veloce e sicura la gestione quotidiana dei rifiuti.

La scadenza del 16 settembre 2026 è vicina. Prepararsi oggi significa non solo dotarsi di uno strumento digitale, ma scegliere un partner capace di accompagnare l’azienda nel cambiamento, passo dopo passo.

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