Il 13 febbraio 2026, alle ore 09:00, si è verificato un evento che ha determinato una significativa indisponibilità dei servizi del portale RENTRI, impedendo a numerosi operatori di gestire i formulari digitali con i servizi di supporto e i servizi interoperabili con il RENTRI, entrati in vigore il medesimo giorno alle ore 00:01.
A seguito dell’evento, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha confermato l’applicazione delle modalità operative previste:
- dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025;
- dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026.
Tali disposizioni consentono agli operatori di garantire la continuità degli adempimenti anche in presenza di malfunzionamenti del sistema, evitando quindi il rischio di irregolarità o sanzioni per cause non dipendenti dalla propria volontà.
L’evento del 13 febbraio rientra nella casistica di indisponibilità non programmata, ovvero un blocco del sistema dovuto a problematiche tecniche impreviste.
Le modalità operative di sicurezza
La principale misura prevista è il ricorso al FIR in formato cartaceo, secondo le modalità stabilite dall’ Allegato 1 del D. D. n.25 del 5 febbraio 2026. Il formulario viene quindi emesso e gestito in modalità tradizionale e la copia completa viene restituita dal trasportatore secondo le modalità previste per legge. Durante il periodo di indisponibilità non è richiesto l’invio dei dati del formulario di rifiuti pericolosi al RENTRI.
Nel campo “Annotazioni” del FIR cartaceo consigliamo di riportare la dicitura:
“FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n.25 del 5 febbraio 2026”.
Qualora sia possibile emettere e vidimare un FIR in formato digitale, ma il destinatario sia impossibilitato ad integrare il medesimo dei dati di accettazione e/o della firma digitale, il FIR in formato digitale verrà gestito come previsto dal D.M.n.59 del 4 aprile 2023 e quindi verrà utilizzata la copia cartacea del FIR digitale, compilandola e/o firmandola in maniera autografa. Il trasportatore dovrà restituire la copia completa secondo le modalità previste per legge e il destinatario avrà la responsabilità di comunicare al produttore/detentore del rifiuto il cambio di formato del FIR. Durante il periodo di indisponibilità non è richiesto l’invio dei dati del formulario di rifiuti pericolosi al RENTRI.
Nel campo “Annotazioni” del FIR cartaceo consigliamo di riportare la dicitura:
“Integrazione del FIR gestita in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n.25 del 5 febbraio 2026”.
Avvisi ufficiali dal sito www.gov.it:
Mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI
Aggiornamento sulla disponibilità dei servizi RENTRI